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Sent. C. Giustizia UE 24/01/2008, n. C-532/06

51236 51236
Appalti e contratti pubblici - Gara - Procedimento - Sottocriteri di aggiudicazione determinati successivamente - Inammissibilità.

L’art. 36, n. 2, della Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n. 92/50/CEE, che coordina le procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997 n. 97/52/CE, letto alla luce del principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell’obbligo di trasparenza che ne discende, osta a che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione, l’amministrazione aggiudicatrice determini in un momento successivo coefficienti di ponderazione e sottocriteri per i criteri di aggiudicazione menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara.


(Dir. 18 giugno 1992 n. 92/50/CEE, art. 36, n. 20; Dir. 13 ottobre 1997 n. 97/52/CE)

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