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Sent.Corte Cost. 14/12/2007, n. 431

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1. Appalti LSF - Gara - Procedure - Finalità 2. Appalti ll.pp. - Collaudo - Natura privatistica
1. Nel settore degli appalti pubblici, la disciplina delle procedure di gara e in particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono dunque riconducibili all’ambito della tutela della concorrenza ex art. 117, c. 2, lett. e), della Costituzione, di esclusiva competenza del legislatore statale. (L’esclusività di siffatta competenza si esprime nella ammissibilità della formulazione, da parte del legislatore statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell’inderogabilità delle relative disposizioni, le quali legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano). 2. Negli appalti di lavori pubblici, il collaudo inerisce alla seconda fase in cui si articola l’attività contrattuale della pubblica amministrazione, la quale ha inizio con la stipulazione del contratto e comprende l’intera esecuzione del rapporto contrattuale, da questa Corte ricondotta alla materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza del legislatore statale. In particolare, il collaudo costituisce un istituto tipico del contratto di appalto, come tale disciplinato dal Codice civile (art. 1665 e segg.), il quale, pur caratterizzato da elementi di matrice pubblicistica, conserva prevalente natura privatistica e rientra, quindi, nell’ambito materiale dell’ordinamento civile. (D’altra parte, questa Corte ha già rilevato che, anche in riferimento al collaudo è ravvisabile una ulteriore funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato, funzione in corrispondenza della quale si delinea l’ulteriore competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

1. Ved. C. Cost. 23 novembre 2007 n. 401[R=WCS23N07401]; 15 novembre 2004 n. 345.[R=WCS15N04345] 2. Ved. C. Cost. 23 novembre 2007 n. 401
[Cost. art. 117, c. 2, lett. e)] (Cod. civ. art. 1655 ss.)

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