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Sent. C. Stato 19/01/2007, n. 97

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta - Annullamento ministeriale - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità (ante D.M. 94/495).
1. La questione della necessità e modalità di comunicazione dell’avviso di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, nel caso dell’adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico, rilasciato dall’autorità regionale o «sub-delegata», da parte della preposta Soprintendenza, è stata definita dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione nel senso che la detta comunicazione fosse dovuta e, oltretutto, prevista dall’art. 4 del regolamento approvato con D.M. 13 giugno 1994 n. 495, (sia pure soppresso, in tale parte, dall’art. 2 del D.M. 19 giugno 2002 n. 165, inapplicabile alla fattispecie «ratione temporis»).

1a. - Ved. C.Stato VI 19 gennaio 2007 n. 92 R
(D.M. 19 giugno 2002 n. 165; D.M. 13 giugno 1994 n. 495)

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