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Sent.C. Cass. 17/04/2007, n. 9139

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1. Appalti ss.pp. - Capitolato speciale - Rinvio alla normativa ll.pp. - Applicabilità - Negligente conduzione lavori - Conseguente esecuzione d’ufficio ex art. 340 Legge oo.pp.
1. In tema di appalti pubblici e con riferimento ai contratti stipulati da aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, il rinvio, contenuto nel capitolato sottoscritto dai contraenti, alla normativa generale sui lavori pubblici, per tutto quanto non espressamente previsto dalla specifica disciplina dettata dal regolamento di cui al D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, non può intendersi riferito ai soli principi generali operanti in materia, ma comporta che la disciplina generale debba trovare applicazione tutte le volte che non incontri deroghe espresse nella normativa speciale. Ne consegue che, nel caso in cui l’appaltatore conduca negligentemente i lavori in modo tale da non assicurarne il compimento nei termini prefissati, l’azienda committente è legittimata a procedere all’esecuzione d’ufficio, ai sensi dell’art. 340 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, la cui applicazione non trova ostacolo nell’art. 67 del D.P.R. 86/902, il quale ne ricalca sostanzialmente il dettato, riconoscendo all’azienda, oltre alla facoltà di risolvere il contratto, il diritto all’indennizzo del danno derivante dall’inadempimento ed il rimborso dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio.

1. Ved. Cass. 10 maggio 2005 n. 9747 R; 19 marzo 2003 n. 4036 R; 28 agosto 2000 n. 11218 R D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 (Regolamento di servizi dipendenti dagli enti locali). Art. 67 - (c. 1) In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’altro contraente, l’azienda ha facoltà di risolvere il contratto, in tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall’altro contraente, ai prezzi di contratto, fermi restando il diritto all’indennizzo del danno derivante dall’inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio. (c. 2) L’azienda ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, in questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite. (c. 3) É ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, qualora non sia prevista la revisione dei prezzi. L. 20 marzo 1865 n. 2248. All. F (Legge ll.pp.) - L’art. 340 è stato abrogato dall’art. 256 del Codice LSF 06.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 340; D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, art. 67) [R=DPR90286]

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