Sent.C. Cass. 26/01/2007, n. 1726 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP7809

Sent.C. Cass. 26/01/2007, n. 1726

51003 51003
1. Appalto o compravendita - Criterio distintivo.
1. Ai fini della distinzione tra appalto e compravendita, nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto la fornitura di beni prodotti con materiali ceduti dallo stesso destinatario della prestazione, il criterio fondamentale è costituito dalla natura dell’attività espletata dal fornitore, nel senso che il contratto è qualificabile come compravendita qualora detta attività consista nella trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, non necessariamente destinati ad essere riacquistati dall’originario cedente, e come appalto nel caso in cui essa consista invece nell’adattamento delle medesime materie alle specifiche esigenze del destinatario, sì da potersi considerare i prodotti come risultato voluto ed effettivo della prestazione di un facere.

Dalla redazione