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Sent.C. Cass. 14/07/2006, n. 16127

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1. Professionisti - Albo professionale - Cancellazione - Per fatti sopravvenuti o anteriori all’iscrizione - Ammissibilità. 2. Professionisti - Albo professionale - Cancellazione - Per sopravvenuta caducazione del titolo di studio.
1. L’interesse pubblico all’adozione del provvedimento di cancellazione dall’albo discende direttamente dalla legge e non può venir meno per effetto dell’esercizio di fatto della professione, quale ne sia la durata, e per il conseguimento, in data successiva all’illegittima iscrizione all’albo, di un valido diploma di laurea, fatti, questi, cui non può attribuirsi efficacia sanante. Infatti, proprio in ragione dell’interesse pubblico sottostante al potere di cancellazione dall’albo, esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all’iscrizione, resta esclusa la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un’iscrizione ottenuta sulla base di presupposti inesistenti. 2. Se la legge prescrive per l’iscrizione all’albo professionale il superamento dell’esame di stato abilitativo, e la partecipazione a tale esame richiede a sua volta il possesso di un valido diploma di laurea (per i dottori commercialisti, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067), è conseguenzialmente logico ritenere che col venir meno del titolo di studio (nella specie, per il sopravvenuto annullamento di alcuni esami di profitto e dell’esame finale di laurea del ricorrente dottore commercialista) viene necessariamente a caducarsi il titolo abilitativo e, con esso, la validità dell’iscrizione (con la conseguente legittimità della cancellazione da parte del competente Consiglio dell’ordine professionale), e ciò indipendentemente dal fatto che un’altra disposizione del medesimo testo normativo di riferimento - l’art. 34 - non includa espressamente tale ipotesi tra quelle per le quali è prevista la cancellazione dell’albo.

1. Ved. Cass. S.U. 9 dicembre 1992 n. 13005; [R=W9D9213005] 11 novembre 1991 n. 12016;[R=W11N9112016] 6 agosto 1990 n. 7939.[R=W6AG907939]
(D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, artt. 31 e 34) [R=DPR106753]

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