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Sent. C. Cass. 27/04/2006, n. 9640

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1. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Apertura di vedute e balconi - Distanze ex art. 905 C.c. - Violazione - Effetti.
1. Allorquando il soccombente nel giudizio in tema di distanze per l’apertura di vedute e balconi impugni la sentenza del giudice di merito che lo abbia condannato alla demolizione dei propri balconi realizzati a confine in violazione dell’art. 905 Cod. civ., deducendo che era sufficiente, ai fini del rispetto delle predette distanze, l’adozione di diversi specifici accorgimenti, deve affermarsi che l’eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione della legge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l’arretramento del parapetto o l’apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il prospicere e l’inspicere in alienum. Tuttavia, affinchè il giudice disponga, in alternativa alla demolizione, l’esecuzione degli idonei accorgimenti di cui si è detto, è sempre necessario che la parte interessata chieda al giudice stesso l’esercizio di tale potere.

1. Ved. Cass. 14 febbraio 2005 n. 2959 R; 24 febbraio 1996 n. 1450 R.
(Cod. civ. art. 905)

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