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Sent. C. Stato 22/02/2006, n. 2526

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Demolizione e ricostruzione - Vi sono comprese - Condizioni.
1. La demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia purchè vengano rispettate la sagoma e la volumetria della costruzione preesistente.

Sulla ristrutturazione edilizia ved. Cass. pen. III 16 giugno 2006 n. 20776 [R=W16G0620776](1. Ristrutturazione: nozione e limiti - Subordinata a permesso di costruire o, a certe condizioni, anche solo a D.I.A.; 2. Ricostruzione su ruderi - Non è ristrutturazione ma sempre nuova costruzione); C.Stato IV 22 maggio 2006 n. 3006 R e V 14 aprile 2006 n. 2085 R e II 1 marzo 2006 n. 2687 R (Demolizione e fedele ricostruzione di immobile - È ristrutturazione - Condizioni); V 27 aprile 2006 n. 2364 R (Demolizione e ricostruzione del manufatto, anche con caratteristiche diverse - Può essere ristrutturazione - Condizioni); VI 9 settembre 2005 n. 4668 R (La demolizione e ricostruzione di immobile esistente di pregio storico-architettonico, con diversità di materiali e volumetria, configura ristrutturazione edilizia non consentita - Limiti); IV 28 luglio 2005 n. 4011 R (Sulla nozione di ristrutturazione); II 4 maggio 2005 n. 3205 R(La posa di modesti pannelli ai lati di un balcone non può considerarsi ristrutturazione).

Dalla redazione