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Sent. CGAR. Sicilia 21/09/2006, n. 530

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione - Divieto in caso di una sola offerta ex art. 63 R.D. 24/827 - Limiti. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Indicazioni prescrittive ex lex specialis ed anche altre disposizioni di legge. 3. Appalti ll.pp. - Trattativa privata - Annullamento degli atti relativi - Ripetizione della trattativa - Ammissibilità previa adeguata motivazione.
1. In una gara d’appalto ll.pp., l’art. 69 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, a mente del quale non può procedersi all’aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta se non si sia stabilito preventivamente il contrario, può trovare applicazione soltanto nei casi di pubblico incanto o licitazione privata e non anche nelle gare effettuate col sistema della trattativa privata. 2. In una gara d’appalto ll.pp., nella procedura per l’aggiudicazione, costituiscono indicazioni prescrittive non soltanto quelle contenute nella normativa speciale (bando, lettera di invito, capitolato, ecc), ma anche le disposizioni di legge dalle quali possa ricavarsi con certezza una regola applicabile ad una categoria di procedure concorsuali. 3. La P.A. appaltante che decide di annullare gli atti di una trattativa privata espletata, indicendo, nel contempo, una nuova gara con lo stesso sistema di aggiudicazione, deve motivare adeguatamente in ordine alla ripetizione della procedura, altrimenti può permanere il dubbio che si sia voluto sanare ex post difetti procedurali, offerte non regolari, carenze di documentazione rilevante ai fini dell’ammissibilità, etc.

Ved. C.Stato VI 5 giugno 2006 n. 3337 R
(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 69)R

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