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Sent.C. Cass. 17/08/2005, n. 16966

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1. Professionisti - Compenso - Prestazione gratuita - Ammissibilità - Condizioni.
1. Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari che possono consistere nell' «affectio», nella «benevolentia», o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha affermato ricorrere una delle suindicate ipotesi nel caso, concernente la progettazione di uno stabilimento per la macellazione e la lavorazione di carni suine giacchè, laddove si fosse verificata la dedotta condizione dell'erogazione del finanziamento da parte di terzi, il professionista avrebbe ricevuto un ulteriore incarico concernente la redazione di un progetto esecutivo e la direzione dei lavori per un «notevole importo», a tale stregua configurandosi pertanto per il medesimo la convenienza ad effettuare la prestazione lavorativa oggetto di causa «a rischio» di gratuità per l'ipotesi del mancato avveramento della condizione.

1. Ved. Cass. 22 settembre 2004 n. 19000;R 28 luglio 2004 n. 14198; [R=W28L0414198] 23 maggio 2001 n. 7003 R; 9 gennaio 2001 n. 247 R; 28 giugno 2000 n. 8787 R; 20 luglio 1999 n. 7741 R.
[Cod. proc. civ. art. 636 (n)]

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