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Sent.C. Cass. 20/07/1999, n. 7741

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1. Professionista - Compenso - Clausola contrattuale che l'esclude - Ammissibilità - Fattispecie di compenso per progettazione condizionato al finanziamento.
1. In tema di prestazione d'opera intellettuale, la onerosità del relativo contratto, che ne costituisce elemento normale, come risulta dall'art. 2233 C.c., non ne integra, peraltro, un elemento essenziale, né può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente la gratuità dello stesso. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione di detto principio, ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto legittima la clausola contrattuale che condizionava il diritto al compenso per la prestazione di un ingegnere, cui il comune di Castellana Grotte aveva commissionato un progetto relativo alla sistemazione delle strade esterne di quel centro, al conseguimento delle approvazioni richieste e dei finanziamenti pubblici delle opere, eventi non verificatisi, con conseguente, mancata corresponsione dell'onorario al professionista per la prestazione svolta dallo stesso).


(Cod. civ. art. 2233)

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