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Sent.C. Stato 14/06/2006, n. 3500

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Di imprese collegate - Ex art. 2359 C.c. ed altre ipotesi. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Di imprese collegate - Annotazione nel Casellario informatico ex art. 27 D.P.R. 2000/34 - Legittimità.
1. è ius receptum nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che il collegamento fra le imprese che osta alla loro partecipazione alle gare non è solo quello previsto dall'art. 2359 richiamato nell'art. 10, comma 1 bis della L. n. 109/1994, atteso che la previsione della norma civilistica si basa su una presunzione che non può escludere la sussistenza di altre ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare le gare di appalto (ex plurimis C. Stato V 22 aprile 2004 n. 2317; IV n. 5792 del 2004). Non v'è alcun dubbio sulla rilevanza del collegamento c. d. «sostanziale» ai fini dell'escludibilità delle imprese, anche al di là della testuale previsione dell'art. 2359 Cod. civ. per l'esigenza di garantire il costante rispetto in sede di gara della segretezza e della par condicio. 2. In materia di appalti, in caso di collegamento sostanziale fra le imprese rilevato dalla stazione appaltante sorge il dovere di segnalazione del fatto al Casellario ai fini dell'iscrizione della notizia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. t), del D.P.R. 34/2000. L'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale merita di essere annotata e pubblicata mediante la sua iscrizione nel Casellario informatico, trattandosi di notizia di estrema rilevanza per la conduzione corretta delle gare. Mendacio, quindi, è il tacere sull'esistenza di una situazione di collegamento sostanziale fra imprese partecipanti ad una gara e mendacio insidioso, che ben legittima l'iscrizione nel Casellario informatico.

1a. - Ved. C. Stato V 24 marzo 2006 n. 1529 [R=WCS24M061526]
[Cod. civ. art. 2359 (n); L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1 bis] [D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, art. 27, c. 2, lett. t) (n)]

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