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Sent. CGAR. Sicilia 18/04/2006, n. 153

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Illegittima - Per errata applicazione art. 30 L.94/109 - Diritto al risarcimento danno dell'impresa esclusa. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Illegittima - Diritto dell'impresa esclusa al risarcimento danno ma non al rimborso spese di partecipazione alla gara.
1. In una gara d'appalto ll.pp., ha diritto al risarcimento danni l'impresa esclusa illegittimamente in conseguenza dell'errata applicazione, per negligenza ed imperizia dell'Amministrazione appaltante, dell'art. 30 L. 94/109 relativo alle garanzie e copertura assicurativa dell'offerta. 2. In una gara d'appalto ll.pp., in caso di risarcimento danni per illegittima esclusione vanno escluse le spese sostenute per partecipare alla gara perchè il concesso risarcimento dell'interesse positivo (cioè quello che l'impresa avrebbe tratto dall'aggiudicazione della gara in suo favore) esclude in radice la risarcibilità dell'interesse negativo (cioè delle spese sostenute al predetto titolo), che è tipico della diversa ipotesi della responsabilità precontrattuale, in cui l'interesse a ristorare è quello, appunto negativo, a non essere coinvolti in attività inutili.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 30)

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