Sent.C. Cass. 03/08/2005, n. 16226 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 03/08/2005, n. 16226

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strade - Manutenzione - Obbligo di ente pubblico proprietario di strada aperta al pubblico transito - Obbligo esteso ai marciapiedi laterali.
1. Gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell'antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che, nel riformare la decisione del primo giudice, aveva condannato al risarcimento danni lamentati dall'attrice appellante, in conseguenza di caduta asseritamente provocata da alcune buche formatesi sul marciapiede in ragione della «incastonatura di transenne», il condominio dell'antistante stabile, argomentando dai rilievi che il medesimo non aveva «mai negato la propria titolarità della proprietà del marciapiede» in questione, e che era in ogni caso «pacifico» che ne avesse quantomeno la «gestione», sicché «non poteva che conseguirne la responsabilità a titolo di colpa, consistente nell'aver consentito la permanenza di buchi sul selciato»).


[Cod. civ. art. 2043 (n)]

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