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Sent.C. Cass. 24/11/2005, n. 24814

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1. Professionisti - Consiglio dell'Ordine - Elezione - Reclamo al Consiglio nazionale - Modalità e termini.
1. Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali, «ex» art. 6 D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato personalmente, ovvero inviato a mezzo posta, al Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

1. Conf. Cass. S.U. 20 febbraio 2003 n. 2602 [R=W20F03260] 1a. - Sulla elezione degli organi professionali ved. Cass. S.U., Ord. 10 giugno 2003 n. 9296 R [L'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 secondo cui, contro i risultati dell'elezione, ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, deve essere interpretato in senso estensivo, come devolvente ai Consigli nazionali di alcuni Ordini (quello dei geometri, nella specie) anche le controversie relative alla fase di convocazione dell'assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni]; ved. anche «Elezione dei consigli di ordini e collegi professionali»
(D.Lgs. 23 novembre 1944 n. 382, art. 6)

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