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Sent.C. Cass. 11/01/2005, n. 352

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1. Auto - Eccesso di velocità - Rilevazione con autovelox - Mancanza di contestazione immediata - Ragioni da indicare nel verbale di contravvenzione.
1. In tema di infrazioni al Codice stradale rilevate con dispositivi elettronici (nella specie, a mezzo di autovelox), quando la contestazione immediata non sia possibile, a norma dell'art. 201 Cod. cit., le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che deve essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, col limite della incensurabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa. (Nella specie, il ricorrente sosteneva l'illegittimità della sanzione subita opinando che l'apparecchiatura di rilevamento della velocità dovesse essere disattivata ogni volta che la seconda pattuglia, predisposta proprio per la contestazione immediata, fosse impegnata in una contestazione, mentre ciò non era stato fatto in quanto altrimenti si sarebbe arrestata una fonte di produzione di introiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata perché ha affermato l'obbligo, in ogni caso, della contestazione immediata).

1. Ved. Cass. I 29 marzo 2001 n. 4571. [R=W29M014571]
(Cod. strad. art. 201)

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