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Sent.C. Stato 11/02/2005, n. 388

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Pubblicità delle sedute - Obbligo.
1. Nelle gare d'appalto - compreso l'appalto concorso - il principio delle pubblicità delle sedute è inderogabile, almeno nella fase di verifica dell'integrità dei plichi presentati (con offerta e documentazione economica), con una distinzione: nelle gare con procedure di aggiudicazione automatica (in base all'esclusivo aspetto economico: dell'asta pubblica e della licitazione privata) la pubblicità delle sedute è generalmente totale giacché non deve effettuarsi alcuna valutazione tecnico-discrezionale; mentre nelle altre gare (appalti concorso, licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa) che richiedono una valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, discrezionale, della P.A., tale valutazione deve necessariamente effettuarsi in seduta riservata.

Dalla redazione