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Sent. C. Cass. 22/09/2004, n. 19009

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Art. 9 D.M. 68 n. 1444 - Non immediatamente applicabile fra privati.
1. In tema di distanze legali fra costruzioni le prescrizioni dettate dall'art. 9 del D.M. 1968 n. 1444, essendo dirette ai Comuni ai fini della formazione degli strumenti urbanistici, non sono immediatamente applicabili nei rapporti fra privati.


(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9) R

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