Sent.C. Cass. 09/02/2004, n. 2422 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 09/02/2004, n. 2422

50042 50042
1. Danni da cose in custodia - Ex art. 2051 Cod. civ. - Danni cagionati a terzi dalle parti e da accessori dell'immobile locato - Responsabilità del conduttore dell'immobile - Danni causati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti che vi sono inglobati - Responsabilità del proprietario.
1. In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, la locazione di immobile, la quale determina in linea di principio il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, comporta l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico - e, ove la custodia finisca per fare capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino l'attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene, la responsabilità in via solidale a carico di tutti - ex art. 2051 Cod. civ. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilità dei danni arrecati a terzi dalla strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva condannato in solido la comodataria di un appartamento e la conduttrice dello stesso - la quale ne aveva mantenuto il possesso, disponendo, tra l'altro, delle chiavi del medesimo - al risarcimento dei danni cagionati al locale sottostante per effetto di un allagamento causato da un guasto della lavatrice in uso alla comodataria, mantenuta in funzione in assenza della stessa).

1. Nella specie era stata emessa dalla Corte suprema una condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati al locale sottostante per effetto di un allagamento provocato da un guasto della lavatrice.
(Cod. civ. art. 2051)

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