Sent.C. Cass. 11/02/2004, n. 2622 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/02/2004, n. 2622

50010 50010
1. Professionisti - Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Criterio distintivo - Rilevanza determinante dell'elemento della subordinazione - Valore solo indicativo di altri elementi.
1. Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento; l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere invece valore indicativo, ma mai determinante; l'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzato dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.

Ved. Cass. 19 novembre 2003 n. 17549 [R=W19N00317549]

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