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Sent.C. Stato 21/11/2003, n. 7622

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Opere catalogate ex All. A del D.P.R. 2000/34 - Criterio di valutazione.
1. La catalogazione delle opere pubbliche contenuta nell'All. A del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, diversa rispetto alle declaratorie previste nei decreti ministeriali previgenti (DD.MM. 25 febbraio 1982 n. 770 e 15 maggio 1998 n. 304), implica, in via astratta, il problema della classificazione di lavorazioni eseguite prima dell'entrata in vigore delle nuove tabelle, ai fini della qualificazione delle imprese con il nuovo sistema. Tale questione è stata risolta con la previsione regolamentare, contenuta nelle premesse dell'All. A. al D.P.R. n. 34 del 2000, di un criterio sostanzialistico di qualificazione che consente (anzi: impone) di valutare le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie secondo la (nuova) categoria cui corrispondono: nel senso che deve ritenersi qualificata l'impresa che ha realizzato lavori precedentemente catalogati in modo difforme, ma sostanzialmente riferibili alla nuova declaratoria di riferimento.

1. Nella specie è stato ritenuto idoneo il certificato presentato da un'impresa in attestazione dei requisiti richiesti dal bando di gara nonostante il suo formale riferimento, anziché alla categoria OS 1 indicata come prevalente, alla categoria OG 3. [Le nuove categorie OS 1 (Lavori in terra) e OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari) fanno parte rispettivamente del gruppo delle categorie di Opere Specializzate (OS) ed a quelle delle categorie di Opere Generali (OG)]. 1n. Ricordiamo che secondo la normativa vigente (D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 art. 3, 1°c., le imprese sono qualificate per categoria di opere generali (OG) per categorie di opere specializzate (OS), nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al 4° comma (dello stesso art. 3). Le categorie sono specificate nell'allegato 1 al D.P.R. cit. (art. 3, 3°c.) Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo: (art. 3, 4°c.) I- fino a L. 500.000.000 E 258.228 II- fino a L. 1.000.000.000 E 516.457 III- fino a L. 2.000.000.000 E 1.032.913 IV- fino a L. 5.000.000.000 E 2.582.284 V- fino a L. 10.000.000.000 E 5.164.569 VI- fino a L. 20.000.000.000 E 10.329.138 VII- fino a L. 30.000.000.000 E 15.493.707 VIII- oltre L. 30.000.000.000 E 15.493.707 Ai fini della qualificazione, il possesso della certificazione di qualità aziendale o della equivalente dichiarazione è attestato dalla SOA (Società di Organismi di Attestazione) (art. 4 D.P.R. cit.).
(D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, all. A) R

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