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Sent.C. Cass. 28/05/2003, n. 8515

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1. Vendita - Compravendita - Contratto preliminare - Successivo contratto definitivo - Prevalenza sul preliminare.
1. Nel caso in cui le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare (nella specie, di compravendita) abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.

1a. (VENDITA) - Ved. Cass. 5 maggio 2003 n. 6764 R

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