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Ord.C. Cass. 10/06/2003, n. 9296

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1. Professionisti - Consigli di ordini e collegi - Elezioni - Reclamo al Consiglio nazionale ex art. 6 D. Lgs. Lgt. 44/382 - Anche per controversie sulla fase di convocazione dell’assemblea - Ammissibilità.
1. Riguardo al contenzioso in materia di elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, l’art. 6 D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 (secondo cui, contro i risultati dell’elezione, ciascun professionista iscritto all’albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione) deve essere interpretato, in senso estensivo non vietato, come devolvente ai Consigli nazionali di alcuni Ordini (nella specie quello dei geometri) anche le controversie relative alla fase di convocazione dell’assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni, atteso che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici (né il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 6 comma 1, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ha altra attribuzione che il potere di decidere i ricorsi riguardanti le controversie elettorali dei consigli comunali, provinciali e regionali) e che il Legislatore ha voluto salvaguardare, con l’istituzione della giurisdizione professionale, l’autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali, a cui una interpretazione restrittiva di essa recherebbe menomazione.


(D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 6; L 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 6, c. 1) [R=L103471]

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