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Sent.C. Cass. 11/09/2003, n. 13373

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Finalità - Opera anche per le società cooperative di produzione e lavoro.
1. Il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro - sancito dall’art. 1 della L. n. 1369 del 1960 e principalmente finalizzato (come implicitamente confermato anche dalla recente L. n. 196 del 1997) a proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione - opera per le società cooperative di produzione e lavoro senza limitazioni derivanti dal tipo di rapporto che lega il prestatore alla società, rapporto che, com’è noto, può essere societario (nel caso di prestazioni rientranti nell’oggetto sociale), ovvero di lavoro subordinato (nel caso di prestazioni diverse da quelle menzionate in precedenza),non potendosi escludere che anche nei confronti del socio possa configurarsi, ricorrendone i presupposti, il contratto di appalto di mere prestazioni di lavoro vietato dalla legge.

1a. (IOP.2) - Ved. Cass. 25 luglio 2003 n. 11545 R
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1; L. 24 giugno 1997 n. 196)

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