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Sent.C. Cass. 20/02/2003, n. 2602

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1. Professionisti - Consigli degli ordini - Elezioni - Reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati - Termine di 10 giorni per la presentazione - Successivo contraddittorio con gli eletti - Necessità.
1. Il reclamo proposto contro il risultato delle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio.


(D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 6)

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