FAST FIND : GP5968

Sent. C. Stato 12/07/2002, n. 3929

49162 49162
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - Normativa ex D.M. 68/1444 - Inderogabilità - Conseguenze.
1. A differenza delle norme sulle distanze dai confini, che sono derogabili mediante convenzione fra privati, le norme sulle distanze dei fabbricati stabilite nel D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 sono inderogabili perché dirette non tanto alla tutela di interessi privati quanto a quella di interessi generali in materia urbanistica; pertanto è illegittima ogni previsione di regolamenti comunali in contrasto con il limite inderogabile della distanza di 10 metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti fissata dall'anzidetto decreto.


(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444)

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino