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Sent. C. Cass. pen. 31/07/2002, n. 31467

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1. Infortuni sul lavoro - Norme di prevenzione - Collocazione di macchina in azienda - Precauzioni - Obbligo del datore di lavoro.
1. In tema di normativa antinfortunistica, risponde della contravvenzione di cui all'art. 374 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, il datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di aver fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica.

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