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Sent.C. Conti 16/07/2002, n. 73

49011 49011
1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Saldo dovuto - Dopo collaudo.
1. Il pagamento all'appaltatore del saldo dei lavori ultimati deve essere effettuato dopo il collaudo, per il quale la L. 10 dicembre 1981 n. 741 prevede termini non perentori e se questi non vengono rispettati l'appaltatore ha diritto solo agli interessi moratori ed alla restituzione della cauzione definitiva; pertanto è legittimo il comportamento del Sindaco che ritarda, in attesa del collaudo, il pagamento all'appaltatore del saldo dei lavori ultimati.


(L. 10 dicembre 1981 n. 741)[R=L74181]

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