Sent.C. Stato 30/04/2002, n. 2288 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 30/04/2002, n. 2288

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1. Professionisti - Professioni protette - Svolgimento da parte di persone prive di preparazione tecnica - Esclusione. 2. Professionisti - Professioni protette - Svolgimento in forma societaria - Divieto ex art. 2 L. 39/1815 - Conseguenze.
1. Ai sensi dell'art. 1 della L. 23 novembre 1939 n. 1815 le professioni protette non possono essere svolte da persone sprovviste della necessaria preparazione tecnica e perciò non legittimate. 2. Il divieto stabilito dall'art. 2 della L. 23 novembre 1939 n. 1815 - di costituire, esercitare o dirigere società, istituti, agenzie od enti che abbiano lo scopo di fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria, eccezion fatta per il modello dell'associazione - si applica a tutte le cd. professioni protette: si fonda sulla tutela del carattere strettamente personale della prestazione sancito dall'art. 2232 Cod.civ. e pertanto deve considerarsi esteso anche ai casi in cui l'impresa di supporto all'attività professionale sia una ditta individuale anziché una società; comporta la nullità dei contratti stipulati da soggetti che non hanno i prescritti requisiti.

Codice civile - Art. 2232 (Esecuzione dell'opera) - Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. L. 23 novembre 1939 n. 1815 - Art. 1 - (1°c.) Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. (2°c.) L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati. Art. 2 - Abrogato dall'art. 24 della L. 7 agosto 1997 n. 266 R.
(L. 23 novembre 1939 n. 1815, art. 1) R (Cod. civ. art. 2232; L. 23 novembre 1939 n. 1815, art. 1) R

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