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Sent. C. Cass. 07/03/2002, n. 3341

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione di prescrizioni urbanistiche - Danno in re ipsa. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Strade - Distacchi - Prescrizioni ex art. 19 L. 67/765 - Violazione - Richiesta risarcimento danni - Ammissibilità.
1. In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal Codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria. 2. Le prescrizioni in tema di distacchi delle costruzioni dalle strade di cui all'art. 19 della L. 6 agosto 1967 n. 765, non rientrando fra quelle concernenti le distanze nelle costruzioni richiamate nell'art. 872, comma 2, Cod.civ., non conferiscono al proprietario del fondo confinante il diritto di chiedere la demolizione dell'opera realizzata in violazione di esse, ma gli consente di richiedere il risarcimento del danno conseguente alla suddetta violazione, se tale danno risulti concretamente provato.


(Cod.civ. art. 872, comma 2; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 19)R

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