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Sent.C. Cass. 13/05/2002, n. 6805

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione definitiva - Restituzione (o estinzione di relativa fideiussione) - Termine ex art. 5 L. 81/741.
1. In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della L. 10 dicembre 1981 n. 741, è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, in quanto tale disposizione - nel determinare normativamente il termine (anteriormente rimesso all'iniziativa dell'appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 Cod.civ.) al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione dell'equivalente fideiussione prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori - ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione o all'estinzione delle garanzie, senza operare alcuna distinzione tra appaltatori adempienti e non, bensì mirando ad indurre la P.A. committente a svolgere i suoi compiti istituzionali di collaudo in tempi ragionevolmente brevi, pena l'automatica caducazione delle prestate garanzie fideiussorie (fatte in ogni caso salve le eventuali responsabilità accertate in sede di collaudo).


(Cod.civ. art. 1183; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5)[R=L74181,A=5]

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