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Sent.C. Cass. 14/12/2001, n. 15815

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1. Geometra - C.N.P.A. - Iscrizione - Obbligo - Esenzione - Condizioni.
1. L'esenzione dei geometri liberi professionisti dall'obbligo di iscriversi alla relativa Cassa di previdenza, riconosciuta dall'art. 22 L. 20 ottobre 1982 n. 773 nei confronti di quei soggetti che siano già beneficiari di altra prestazione pensionistica in conseguenza di diversa attività svolta precedentemente, presuppone che gli interessati siano già titolari di un trattamento pensionistico e non è applicabile, pertanto, nei confronti di coloro che, pur in possesso del requisito contributivo sufficiente a conseguire il diritto a pensione di vecchiaia, non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile.


(L. 20 ottobre 1982 n. 773, art. 22)R

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