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Sent. C. Cass. 13/12/2001, n. 15762

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Art. 6 L. 77/404 - Norma imperativa. 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Prestazioni per case popolari - Riduzione onorario ex D.M. 18 settembre 1967 - Effetti.

1. In tema di incarichi di progettazione conferiti dallo Stato e da altri enti pubblici, l'art. 6 L. n. 404 del 1977 (riguardante la corresponsione del rimborso spese di cui alla tariffa professionale solo in base alla documentazione prodotta dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria), è norma a carattere imperativo, con conseguente nullità di ogni controversia pattuizione. 2. In tema di onorari spettanti ad ingegneri e architetti per prestazioni relative alla costruzione di alloggi di tipo popolare ed economico fruenti del contributo statale, il D.M. 18 settembre 1967 fa espresso divieto di superare l'importo derivante dall'applicazione della tariffa professionale (classe I^ categoria B) di cui alla L. 2 marzo 1949 n. 143 e successivi adeguamenti con la riduzione del 25 per cento; tale divieto comporta l'obbligatorietà della prescritta riduzione e deve ritenersi di carattere imperativo, stante la sua «ratio», volta a soddisfare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica nella realizzazione di detti alloggi, con conseguente inderogabilità in sede di pattuizione contrattuale e di concreta liquidazione degli onorari.


(L. 1° luglio 1977 n. 404, art. 6)R (L. 2 marzo 1949 n. 143R; D.M. 18 settembre 1967)R

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