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Sent. C. Cass. pen. 21/03/2000, n. 4984

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1. Notaio - Responsabilità - Falsa attestazione su autentica di firma - Reato ex art. 479 Cod. pen.
1. Il notaio che falsamente attesti che la firma è stata apposta da colui che appare esserne l'autore, previa identificazione, risponde del delitto previsto e punito dall'art. 479 Cod. pen.; egli si rende colpevole del reato di falso ideologico in certificato di cui all'art. 480 Cod. pen., se falsamente attesta la veridicità della sottoscrizione, senza fare menzione di attività da lui compiute o percepite.

1a. Sulla responsabilità del notaio ved. Cass. 21 aprile 2000 n. 5232R (Colpa professionale per omessa prospettazione al cliente della opportunità di visure ipotecarie); 19 gennaio 2000 n. 500 (Responsabilità del notaio per danni causati da violazione dei propri obblighi professionali o da condotta negligente).
(Cod. pen. artt. 479 e 480)

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