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Sent.C. Cass. 23/11/2000, n. 15136

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Nomina - Valutazione del giudice - Controversia dipendente da questione tecnica - Rigetto dell'istanza di nomina - Obbligo di motivazione.
1. Il principio secondo cui il provvedimento che disponga, o no, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità va contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, in relazione alla quale la consulenza può profilarsi come lo strumento più funzionale ed efficiente di indagine, con la conseguenza che, ove egli abbia ritenuto di non avvalersi di tale strumento, deve fornire adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizione proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza di ammissione della consulenza medesima sic et simpliciter, ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, invece, verosimilmente accertato.

1a. Ved. Cass. 20 novembre 2000 n. 14979R.

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