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Sent. C. Cass. 11/07/2000, n. 9175

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1. Edilizia ed urbanistica - Piani di recupero - Rispetto del piano regolatore generale - Obbligo.
1. Le disposizioni contenute nella legge n. 457 del 1978 (che ha disciplinato il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, prevedendo l'individuazione di "zone di recupero" e la formazione, contestuale o successiva, di un "piano di recupero" mediante l'individuazione degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree da ricomprendervi) vanno interpretate nel senso che sia le zone di recupero che il relativo piano debbano essere inserite nell'alveo della pianificazione urbanistica e, quindi, del piano regolatore generale, cui restano senz'altro vincolati, stante la necessità di coordinamento con il detto strumento urbanistico generale, e la conseguente esigenza (implicita, ma non seriamente revocabile in dubbio) del rispetto delle norme in esso contenute quali norme di grado superiore, come si evince dalla disposizione di cui all'art. 34 della legge sopra citata, che consente la conversione in piano di recupero di taluni piani attuativi (piani particolareggiati e P.E.E.P.) già approvati al momento della sua entrata in vigore.


(L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 34)R

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