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Sent.C. Stato 09/05/2000, n. 2682

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Costruzione impianti scarico e depurazione acque - D.Lgs. 1995 n. 158 sui settori esclusi - Applicabilità. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti ex D.Lgs. 1995 n. 158 sui settori esclusi.
1. Nelle gare per l'appalto dei lavori di costruzione degli impianti di scarico o depurazione delle acque urbane è applicabile il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158, in attuazione delle Direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE sui settori esclusi; infatti per "acque reflue" di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 95/158 devono intendersi anche le acque che devono essere comunque eliminate attraverso le fogne essendo diventate non più potabili. 2. Ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori di opere pubbliche per i c.d. settori esclusi, gli enti appaltanti, ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 (in attuazione delle Direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE) possono richiedere alle imprese concorrenti requisiti particolari - motivati con le finalità previste anche nel pubblico interesse - in aggiunta a quelli prescritti dalla normativa in vigore.


(Dir. 17 settembre 1990 n. 90/531/CEE, art. 8, comma 1; Dir. 14 giugno 1993 n. 93/38/CEE; D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158, art. 8, c. 1)[R=DLG15895,A=8] (Dir. 17 settembre 1990 n. 90/531/CEE, art. 22, commi 2 e 3; Dir. 14 giugno 1993 n. 93/38/CEE; D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158, art. 22, c. 2 e 3)

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