FAST FIND : GP4285

Sent.C. Conti 25/10/1999, n. 225

47479 47479
1. Direttore dei lavori - Anche progettista e poi collaudatore - Appalto oo.pp. comunale - Controversia contabile col Comune - Giurisdizione Corte dei conti - Solo per l'attività di direzione lavori e collaudo. 2. Tecnico comunale - Maggiori spese di bando di gara d'appalto oo.pp. modificato, riapprovato e ripubblicato - Responsabilità del tecnico.
1. Si ha la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità di un libero professionista incaricato da un Comune dello svolgimento di una attività tecnica per un'opera pubblica, solo quando il comportamento contestato riguarda la direzione ed il collaudo di un'opera pubblica ma non la sua progettazione; per quest'ultima infatti non si ha l'inserimento funzionale nell'organizzazione amministrativa pubblica che invece si configura per l'espletamento di direzione e collaudo. 2. Il tecnico comunale responsabile del procedimento per l'appalto ha l'obbligo di verificare personalmente e con la dovuta diligenza l'esatta compilazione del bando di gara e di evitarne ripetute pubblicazioni per successive modifiche; ed è quindi responsabile del danno procurato alle finanze comunali per le varie modifiche e ripubblicazione del bando resesi necessarie per la sua scarsa diligenza ed imperizia.

1a. (PGDL.1) Ved. C. Conti, Lombardia 14 aprile 1999 n. 436R.

Dalla redazione