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Sent. C. Cass. 17/07/1999, n. 7602

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Art. 18 L. 1949 n. 143 - Maggiorazione del 25% per prestazioni parziali - Spettanza anche in caso di revoca dell'incarico per inadempimento del professionista.

1. Il compenso spettante ad un ingegnere per le prestazioni parziali rese deve esser aumentato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 18 legge della tariffa professionale degli ingegneri e architetti (Legge 2 marzo 1949 n. 143) anche se il mancato completamento dell'incarico dipende dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente, determinata dall'inadempimento del professionista. Infatti l'art. 10 della medesima tariffa al primo comma stabilisce tale aumento in caso di "sospensione dell'incarico per qualsiasi motivo", ed al secondo comma esclude soltanto il diritto al risarcimento di maggiori danni se la sospensione è imputabile al professionista.


(Cod. civ. artt. 2233 e 2237; L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 10 e 18)R

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