Sent. C. Stato 25/11/1999, n. 1971 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 25/11/1999, n. 1971

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Manutenzione straordinaria - Nozione. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Anche per piscina in complesso esistente.
1. Costituiscono attività di manutenzione straordinaria - non soggetta agli oneri urbanistici, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b) della L. 5 agosto 1978 n. 457 - gli interventi edilizi consistenti in opere di accomodamento od anche di rinnovazione e sostituzione di parti degli elementi costitutivi dell'edificio, restando, pur sempre rispettati gli originari elementi tipologici strutturali e formali. 2. La concessione edilizia è necessaria anche per la costruzione di una piscina in un complesso immobiliare esistente, la quale consiste in un intervento edilizio ex novo.

1a. (ATED-MZR.1) Ved. C. Stato V 12 ottobre 1999 n. 1431R.
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, comma 1, lett. b)]R

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