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Sent.C. Cass. 16/02/2000, n. 1716

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità del committente - Con l'appaltatore o esclusiva - Condizioni rispettive. 2. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità del committente - Per omessa vigilanza su appaltatore - Irrilevanza.
1. Il committente può eccezionalmente essere corresponsabile, in via diretta, con l'appaltatore, per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'appalto, se riduce l'autonomia di esso, ingerendosi nella realizzazione dell'opera o del servizio, ovvero, in via indiretta, se affida l'appalto ad impresa priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per la corretta esecuzione del contratto; invece può esserne responsabile in via esclusiva se impone le sue direttive, inducendo l'imprenditore-appaltatore al rango di nudus minister. 2. Il committente non è né obbligato a sorvegliare l'esecuzione del contratto d'appalto - che normalmente avviene con piena autonomia dell'imprenditore - né tanto meno a cooperare con questi nella realizzazione di esso; conseguentemente, la corresponsabilità del committente non può fondarsi sull'omessa vigilanza, nel suo interesse, sull'appaltatore, nel caso di danni derivati a terzi.

1. e 2. Cfr. Cass. 12 febbraio 1997 n. 1284R.

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