Sent.C. Stato 03/02/2000, n. 661 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 03/02/2000, n. 661

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Principio di autotutela - Riesame degli atti di gara dopo approvazione dell'aggiudicazione - Ammissibilità - Condizioni. 2. Appalti oo.pp. - Gare - Approvazione dell'aggiudicazione - Successivo controllo di legittimità - Competenza dell'Amministrazione e non della Commissione di gara. 3. Appalti oo.pp. - Gare - Approvazione dell'aggiudicazione - Successiva verifica della documentazione - Ammissibilità - Condizioni.
1. Nelle gare d'appalto pubblico vige il principio dell'autotutela per il quale l'Amministrazione appaltante può sempre riesaminare e annullare oppure rettificare gli atti non validi ed al quale non è di ostacolo l'esistenza di strumenti di verifica immediata (come p.e. l'approvazione degli atti di gara) dell'attività svolta dall'Amministrazione. Presupposti per l'autotutela decisoria successiva alla conclusione del procedimento -- che deve svolgersi secondo modalità coerenti con le regole che governano le singole fasi di aggiudicazione -- sono: l'obbligo di motivazione, la sussistenza di concrete ragioni di pubblico interesse, la valutazione dell'affidamento del privato interessato al provvedimento in riesame tenendo conto del tempo trascorso, l'osservanza delle regole del contraddittorio, una istruttoria adeguata. 2. L'eventuale valutazione della legittimità del procedimento seguito in una gara d'appalto pubblico e conclusosi con l'approvazione dell'atto di aggiudicazione - in applicazione del principio di autotutela - spetta non già alla Commissione di gara poiché questa ha esaurito la propria funzione e non ha più alcun potere di rivedere gli atti compiuti ma unicamente al competente organo di Amministrazione attiva responsabile del settore di attività contrattuale. 3. Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione di una gara d'appalto pubblico svolta con il sistema del pubblico incanto è ammessa la successiva verifica dei documenti della gara medesima se sussistono le seguenti condizioni: a) gli atti relativi alle offerte presentate dalle singole imprese sono adeguatamente conservati così da garantire l'inalterabilità del loro contenuto; a tal fine non è sufficiente l'affermazione che gli atti sono stati conservati "in luogo sicuro, accessibile solo ai membri della Commissione" ma è invece necessario che, ultimate le operazioni di gara, la Commissione precisi le modalità di conservazione delle offerte e dei documenti ad esse allegati e specifichi se le buste contenenti le une e gli altri sono state adeguatamente richiuse; b) le operazioni dell'anzidetta verifica devono essere svolte alla presenza della Commissione di gara al completo e soprattutto in modo da consentire la partecipazione dei concorrenti o almeno di quelli direttamente interessati dal riesame delle precedenti operazioni; fra questi vi è certamente l'impresa originaria aggiudicataria la quale deve essere messa in grado di verificare personalmente o tramite un rappresentante la completezza della documentazione di gara; c) l'organo competente dell'Amministrazione, all'atto del riesame dei documenti di gara in contraddittorio con le ditte interessate, deve comunque dare conto in modo esauriente e dettagliato delle effettive condizioni di conservazione delle singole offerte e specificare se le buste risultano adeguatamente richiuse oppure aperte.

Dalla redazione