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Sent.C. Stato 06/12/1999, n. 815

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1. Appalti oo.pp. - Associazione temporanea di imprese - Partecipazione a gara - Sino ad importo pari a quello di iscrizione all'A.N.C. aumentato di un quinto.
1. L'art. 23, 5° comma, del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 ha stabilito che l'aumento del quinto, operando nei confronti di ciascuna impresa del raggruppamento, trova applicazione sia per quanto attiene all'iscrizione ad una classifica corrispondente ad un quinto dei lavori oggetto dell'appalto sia per quanto concerne la sommatoria degli importi per i quali le singole imprese sono iscritte; in base a questa norma le Associazioni temporanee di imprese possono assumere lavori sino ad un importo massimo pari a quello per il quale sono iscritte, aumentato del 20% (venti per cento).

1a. (GARA-ATI.1) Ved. C. Stato IV 28 ottobre 1999 n. 1639R.
(D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 23)[R=DLG40691,A=23]

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