Sent. CGAR. Sicilia 14/06/1999, n. 254 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 14/06/1999, n. 254

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1. Organi professionali Ordini e collegi Enti pubblici Loro funzione Tutela interessi non dei professionisti ma della collettività. 2. Professionisti Esercizio professionale Competenza concorrente di più professionisti Conseguenze. 3. Professionisti Tariffa professionale Finalità.
1. Gli ordini ed i collegi professionali sono enti pubblici che, per le professioni per le quali occorre una speciale abilitazione dello stato ai sensi degli artt. 2229 e 2233 Cod. civ. e delle leggi istitutive dei relativi ordini e collegi, hanno la specifica competenza della tenuta dell'albo professionale, dei giudizi disciplinari, della redazione e proposta della tariffa professionale, e della liquidazione dell'onorario a richiesta del professionista o del suo cliente. Queste funzioni sono assegnate a tutela non degli interessi della categoria professionale ma bensì della collettività nei confronti dei professionisti. 2. Qualora sia prevista la competenza concorrente di più professioni, un'attività compresa in tale competenza può essere richiesta indifferentemente all'uno o all'altro professionista; pertanto si può richiedere ad un ingegnere una attività che potrebbe essere di competenza di un chimico o di altro professionista. 3. La tariffa professionale non ha il compito di definire le competenze dei professionisti, al quale provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali e non è idonea a determinare la sfera di competenza esclusiva delle professioni intellettuali, ben potendo elencare tutta una serie di attività, comuni a diverse professioni oppure libere e che spesso, isolatamente considerate, nulla hanno a che vedere con l'oggetto proprio della professione, le quali concorrono a determinare il compenso del professionista quando siano a lui richieste e da lui svolte.

1a. (CNOC.2) - Vi sono sentenze dei Tribunali amministrativi di 1° grado (T.A.R.) che - condividendo tesi sostenute da alcuni organi professionali - affermano che gli ordini ed i collegi professionali hanno anche la finalità di tutelare gli interessi delle relative categorie di professionisti. Queste sentenze sono errate, come precisa la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 14 giugno 1999 n. 254 (magistratura equiparata al Consiglio di Stato), la quale si riferisce alla tesi sostenuta dall'Ordine dei chimici riguardo agli artt. 22 ss. della L. 19 luglio 1957 n. 679 (Tariffa[R=L67957,A=22] dei chimici); la decisione ribadisce che le funzioni assegnate dalla legge (art. 2229 Cod. civ.) agli ordini e collegi professionali (tenuta degli albi giudizi disciplinari redazione e proposta di tariffe e liquidazione dei compensi; in particolare, su quest'ultima funzione ved. anche art. 2233 Cod. civ.) hanno essenzialmente il fine di tutelare non i professionisti ma la collettività nei confronti dei professionisti e solo di riflesso (C. Stato V 20 agosto 1996 n. 129[R=WCS20AG96129]) nell'interesse degli stessi professionisti a che la professione venga da tutti esercitata correttamente. In particolare esula dalla funzione degli organi professionali il controllo dei pubblici funzionari che prestino, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni attività corrispondente a quella di una libera professione, come si rileva dalle norme di quasi tutte le leggi professionali (con la sola eccezione - osserva C. Stato V 23 maggio 1997 n. 527[R=WCS23MA97527] - della L. 18 febbraio 1989 n. 56[R=L5689] sulla professione di psicologo), chiarissime in tal senso: - art. 62, R.D. 23 dicembre 1925 n. 2537R («Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una Pubblica amministrazione dello Stato, delle Province o dei Comuni e che si trovino iscritti nell'albo degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione»); - art. 7, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274R, per i geometri («Gli impiegati dello Stato e delle altre Pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti all'albo - I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti all'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Collegio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio»); - art. 7, R.D. 11 febbraio 1929 n. 275R per i periti industriali; - art. 7, R.D. 25 novembre 1929 n. 2248[R=RD224829,A=7], per i dottori in scienze agrarie; - art. 7, R.D. 1° marzo 1928 n. 842[R=RD84228,A=7], per i chimici; - art. 7, L 6 giugno 1986 n. 251[R=L25186,A=7], per gli agrotecnici; - art. 7, R.D. 25 novembre 1929 n. 2365[R=RD236529,A=7], per i periti agrari; - art. 2, L. 3 febbraio 1963 n. 112R, per i geologi. (Omissis: sono citate analoghe norme per altri professionisti, «non tecnici»: attuario, biologo, dottore commercialista, ragioniere, medico chirurgo, ecc.). Una disciplina particolare vige per gli avvocati dipendenti da enti pubblici diversi dallo Stato. (C. Stato VI 1996 n. 929 cit.; conf. C. Stato V 1997 n. 527 cit.). 2. Ved. C. Stato IV 8 ottobre 1996 n. 1087R e C. Cost. 21 luglio 1995 n. 345[R=WCC21L95345]. 3a. (ONO.1) - «Compito della tariffa professionale non è certo quello di definire le competenze dei singoli professionisti - al che provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali - ma solo quello di stabilire il compenso che essi possono chiedere per la loro attività, compenso destinato a variare in ragione dell'impegno richiesto e del costo delle tecniche adoperate» (C. Cost. 21 luglio 1995 n. 345). Riguardo a questo insegnamento la C. Stato IV 8 ottobre 1996 n. 1087 esamina l'art. 5 della L. 2 marzo 1949 n. 143R (Tariffa professionale di ingegneri ed architetti che, nel 1° comma, lett. a) enuncia ad esempio le «ricerche industriali, commerciali ed economiche»; nella lett. b) le «esperienze, prove e studio di processi di fabbricazione»; alla lett. e) la «organizzazione razionale del lavoro»; alla lett. f) le «interpretazioni di leggi, regolamenti, sentenze, contratti»; alla lett. g) i «giudizi arbitrali e gli amichevoli componimenti»; ed afferma che - a verifica dell'esattezza della regola enunciata dalla Corte costituzionale - «non potrebbe mai sostenersi che le ricerche industriali e commerciali, lo studio dei processi di fabbricazione, la organizzazione razionale del lavoro, l'interpretazione di leggi e regolamenti o i giudizi arbitrali costituiscano altrettante competenze riservate in via esclusiva agli ingegneri ed architetti». Va riaffermato che spetta alle leggi sui singoli ordinamenti professionali - e non alle tariffe - determinare la sfera delle competenze professionali; e ciò in quanto nelle tariffe ben possono essere elencate anche le cosiddette zone di attività mista cioè comuni a diverse professioni oppure attività certamente consentite ad un determinato professionista ma per le quali non può esser esclusa, in mancanza di specifica riserva, una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti (C. Stato 1996 n. 1087, cit., sulla fattispecie della competenza o meno per la redazione di piani urbanistici, da parte di ingegneri, architetti, agronomi, laureati in urbanistica). La C. Cost. 1995 n. 345 cit. porta come esempi di zone di attività mista quelle degli ingegneri e architetti nel settore di determinate progettazioni, degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell'ambiente, degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane.
(Cod. civ. artt. 2229 e 2233)

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