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Sent.C. Cass. 03/02/1999, n. 932

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1. Infortuni sul lavoro - Indennizzabilità - Occasione di lavoro Estremi Collegamento non marginale con l'attività lavorativa Necessità Coincidenza solo cronologica o topografica Insufficienza.
1. Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica e non, quindi, solo un semplice collegamento marginale od un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e comunque astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità.

1a. Ved. Cass. 28 gennaio 1999 n. 774R; ved. anche 17 dicembre 1998 n. 12652R e la relativa nota 1a.
(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)R

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