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Sent.C. Conti 08/10/1998, n. 1230

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1. Professionista - Responsabilità - Per colpa grave.
1. Il professionista commette colpa grave qualora - anche se non si comporta assolutamente senza criterio o in modo abnorme - tenga un comportamento contrario ad elementari regole deontologiche senza un minimo della diligenza richiesta con specifico riguardo alla sua attività professionale.

1a. (NF-PROF OBRP.2) - L'inadempimento di un soggetto - cioè il suo mancato od incompleto o ritardato o errato o inesatto adempimento di un'obbligazione - può essere dovuto a sua colpa o dolo. La colpa può essere: - grave: consiste nella mancata osservanza della benché minima ed elementare diligenza; - lieve: consiste nella mancata osservanza della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 Cod. civ.; - lievissima: consiste nel non spingere prudenza e diligenza sino all'estremo. Il dolo consiste nell'interpretazione o volontà di non adempiere l'obbligazione. Deve essere risarcito il danno cagionato ved. artt. 2043 e 2236 Cod. civ.): - da dolo, in ogni caso; e - da colpa in generale; a meno che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso il soggetto risponde dei danni solo in caso di colpa grave.

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