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Sent. C. Cass. 30/10/1998, n. 10850

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzioni ad uso residenziale privato - Obbligo di rispetto stesse distanze stabilite per manufatti destinati a svago e sport - Effetti.
1. L'obbligo di rispettare una determinata distanza dal confine, imposta dal piano regolatore per i manufatti destinati allo svago ed allo sport in una zona destinata a verde pubblico - quali ad esempio chioschi, bar, impianti sportivi - sussiste anche per la costruzione ad uso residenziale privato, perché a maggior ragione la costruzione assolutamente illegittima ed abusiva deve rispettare le finalità pubbliche sottese alla norma regolamentare de qua, con conseguente diritto del vicino, pur se anch'esso costruttore abusivo, di ottenerne la demolizione.

1. Ved. Cass. 17 aprile 1998 n. 3886R.

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