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Sent. C. Cass. 14/10/1998, n. 10173

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Conforme a concessione edilizia o carente di concessione - Diritti del vicino - Individuazione.
1. La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra Pubblica amministrazione e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, dato che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi quelle di cui agli artt. 31 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e 4 L. 28 gennaio 1977 n. 10, concernenti rispettivamente la licenza e la concessione per costruire, norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono "regole da osservarsi nelle costruzioni", come richiesto dall'art. 871 Cod. civ.; pertanto, come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino od al risarcimento del danno.


(Cod. civ. art. 871; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31R; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 4) R

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