Sent. C. Cass. 30/03/2006, n. 7563 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 30/03/2006, n. 7563

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fra le costruzioni - Osservanza delle distanze minime - Assenza di concessione edilizia - Irrilevanza.
1. In tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, va inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva. Di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del Codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la violazione delle distanze da parte del fabbricato del ricorrente; questi aveva censurato la decisione sostenendo che i resistenti avevano costruito in assenza di concessione; la S.C. ha affermato, conclusivamente, che una volta che il fabbricato sia stato costruito, anche in assenza di concessione, il secondo frontista, in osservanza del principio della prevenzione, è tenuto a rispettare la distanza legale tra gli edifici, a meno che non abbia acquistato in base ad un titolo valido il corrispondente diritto di servitù).

1. Conf. Cass. 14 ottobre 1998 n. 10173 R; 6 novembre 1997 n. 10885.[R=W6N9710885] 1a. - Ved. Cass. 6 ottobre 2005 n. 19469 R
[Cod. civ. art. 873 (n)]

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