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Sent. C. Stato 14/10/1998, n. 1467

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Volumetria - Elementi da valutare - Individuazione e calcolo - Porticati e sottotetto - Vi sono compresi. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Sporti - Computabilità - Limiti.
1. Il calcolo del volume di un'opera edile deve essere riferito ad ogni sua componente e quindi pure a corpi sporgenti aggettanti anche se non utilizzabili per abitazione; perciò i porticati coperti aventi natura e consistenza tali da aumentare la superficie o il volume dell'edificio e pure i locali sottotetto devono essere considerati organismi edilizi e computati ai fini del calcolo del volume suddetto. 2. Per le costruzioni su fondi finitimi il calcolo della distanza deve tenere conto di qualsiasi loro sporgenza - in osservanza della norma che intende tutelare sicurezza, salubrità e igiene - ed è irrilevante al riguardo che lo sporto non costituisca incremento di volume o di superficie dell'opera o che interessi solo una parte della facciata; solamente gli sporti ornamentali che non possano formare intercapedini dannose o pericolose, vanno esclusi dal calcolo delle distanze.

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